Meno file e più autocertificazioni anche per gli immigrati
Dal 1° gennaio 2012, grazie alla legge 12 novembre 2011, sono entrate in vigore le nuove norme sull’autocertificazione. I cittadini non dovranno fare file negli uffici pubblici per farsi rilasciare certificati di stato di famiglia, residenza, stato civile o altro, se tali certificati sono stati richiesti da uffici pubblici, quali ad esempio Prefetture, Questure, Inps, Motorizzazione, Tribunali, Università, ecc. o da gestori di servizi pubblici (Poste, aziende di trasporto, ecc.). Le nuove norme stabiliscono infatti che la Pubblica Amministrazione verifichi da sola tutti i documenti dei quali è già in possesso.
Queste nuove regole valgono anche per i cittadini extracomunitari che, si ricorda, hanno diritto ad autocertificare solo stati, fatti o qualità presenti nei registri della pubblica amministrazione italiana e che quindi possono essere facilmente verificabili.
La Questura, ad esempio, nella pratica di rinnovo del permesso di soggiorno, non potrà più richiedere il certificato di residenza o di stato di famiglia. Così anche la Prefettura in caso di domanda di cittadinanza, ovvero l’Inps per la domanda di erogazione di prestazioni assistenziali. Saranno invece necessari i certificati penali provenienti dal Paese di origine per la richiesta di cittadinanza oppure la dichiarazione di valore del diploma di laurea se conseguita all’estero per l’iscrizione all’Università.




